Art. 3.

      1. Ai fini di cui all'articolo 1 le direzioni degli uffici scolastici regionali promuovono, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la costituzione di una rete di scuole interessate al fine di:

          a) concordare e definire idonei interventi didattico-educativi che incidano sull'accoglienza e facilitino le pari opportunità

 

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di successo formativo degli alunni interessati;

          b) concordare e definire modalità di documentazione e di verifica dei processi e degli esiti con la costruzione di idonei strumenti;

          c) realizzare o promuovere azioni che facilitino i rapporti tra scuola e famiglia.