1. Ai fini di cui all'articolo 1 le direzioni degli uffici scolastici regionali promuovono, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la costituzione di una rete di scuole interessate al fine di:
a) concordare e definire idonei interventi didattico-educativi che incidano sull'accoglienza e facilitino le pari opportunità
b) concordare e definire modalità di documentazione e di verifica dei processi e degli esiti con la costruzione di idonei strumenti;
c) realizzare o promuovere azioni che facilitino i rapporti tra scuola e famiglia.